CAPITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – OGGETTO
II presente Regolamento ha per oggetto l’esercizio e l’uso del Porto Turistico sito dell’area in concessione alla società “Club Nautico Orizzonte S.r.l.” con sede in Piombino (che in appresso sarà denominata solo “Società”), porto denominato “Club Nautico Orizzonte”, in virtù degli atti concessori vigenti, rilasciati dalla Amministrazione.
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
II regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali concessi o che prestano la loro opera nell’ambito portuale. La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento o stralci nei locali della Direzione e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna, ivi compresa la consegna di una copia del regolamento ad ogni socio.
Art. 3 – SOGGETTI OBBLIGATI
Tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo il punto ormeggio e/o che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché alla normativa attinente in particolare al settore marittimo. I medesimi, sono parimenti tenuti all’osservanza della normativa vigente in materia doganale, di pulizia, di igiene e tutela dell’ambiente, sicurezza del lavoro secondo le normative di cui al D.Lvo 629/94.
Art. 4 – DIREZIONE
La direzione del porto affidata alla Società che la eserciterà direttamente a mezzo dei suoi legali rappresentanti, e/o del personale che potrà essere all’uopo incaricato dei medesimi per singoli atti o tipologie oppure per mandato circoscritto nel tempo.
Art. 5 – VIGILANZA
Ferme restando le attribuzioni dell’Autorità Marittima e degli altri organi dello Stato, la Direzione vigila affinché nell’ambito del porto siano rispettate le norme di legge in materia vigenti. A tal fine, soci e l’eventuale personale hanno l’obbligo di segnalare le trasgressioni alla Società per l’informazione all’Autorità Marittima o ai competenti Organi di Polizia.
Art. 6 – PROVVEDIMENTI
A prescindere da eventuali autonomi provvedimenti dell’Autorità competente, la Società nella sua qualifica di esercente le funzioni di Direzione, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari a garantire 1’osservanza dello Statuto e delle norme del presente Regolamento. In caso di necessità può disporre l’allontanamento dal porto dei soggetti (e relativi mezzi di proprietà) che si siano resi responsabili di gravi infrazioni alle norme vigenti o a parti essenziali del presente Regolamento. L’eventuale rifiuto a lasciare il porto, farà scattare l’azione di cui all’art. 614 del Codice Penale (denuncia e querela per violazione di domicilio).
Art. 7 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La Società non risponde di eventuali furti e danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell’ambito di immobili del porto, a bordo delle imbarcazioni e delle autovetture presenti all’interno dell’area concessionata.
CAPITOLO II – DIVIETI
Art.8 – DIVIETI NELLE AREE A MARE
In tutta l’area demaniale concessionata alla Società, ivi compreso l’avamporto, è vietato: – effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio, attività sportive ivi compreso l’utilizzo di tavole a vela; – la pesca di qualsiasi tipo, da terra o da bordo, nonché la raccolta di frutti di mare o molluschi; – occupare gli spazi acquei di uso comune con tender o altri strumenti analoghi.
Art. 9 – RISPETTO DELLA QUIETE
All’interno dell’area a terra concessionata, sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro atto che possa recare molestia o disturbo della quiete pubblica.
Art. 10 – PERMANENZA DI ANIMALI DENTRO IL PORTO
In tutto l’ambito del porto è fatto assolutamente divieto di tenere cani ed altri animali sciolti e senza museruola. In ogni caso, i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestie e non sporchino l’area portuale. In special modo dovranno sempre tenere a portata di mano gli strumenti necessari a rimuovere eventuali escrementi rilasciati dai predetti animali. La sola mancanza di detti strumenti, far scattare l’immediata sanzione prevista dall’art. 6 del presente regolamento.
Art. 11 – FASCE ORARIE DI RISPETTO
All’interno de porto è vietato l’uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. E’ vietato mettere in moto, salvo che per lasciare o raggiungere 1’ormeggio o per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00, nonché durante il periodo dal Giugno al Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le 16.00. Sono vietati, nei detti orari, anche l’effettuazione di lavori rumorosi, o qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nelle aree a ciò destinate.
Art. 12 – DIVIETO DI IMMERSIONI
E’ vietato immergersi per qualsiasi motivo nelle aree del porto e dell’avamporto. Per eventuali esigenze in materia, occorre preventivamente contattare la Direzione della Società.
Art. 13 – DIVIETO DI INGOMBRO BELLE PARTI COMUNI
E’ vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, cicli, motocicli etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le aree di passo delle banchine. E’ altresì vietato tenere motori fuori-bordo in posizioni che possono arrecare danno o pericolo a persone o imbarcazioni presenti in porto.
Art. 14 – DIVIETO DI ANCORAGGIO ALL’INTERNO DEL PORTO
E’ vietato a tutte le imbarcazioni, salvo cause di forza maggiore certificati dalla Società, e per il periodo strettamente necessario, dare fondo alle ancore in tutta l’area del porto, ivi compresa la zona denominata avamporto.
Art. 15 – DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESTRANEI
E’ fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. Detto accesso, riservato ai titolari di posti barca loro familiari, affittuari e ospiti, oltre che al personale espressamente autorizzato dalla Coop. ed alle forze di Polizia.
CAPITOLO III – DOVERI DEGLI UTENTI DEI POSTI BARCA
Art. 16 – PULIZIA ESTERNA DELLE IMBARCAZIONI
I possessori di imbarcazioni, ormeggiate ai posti, devono mantenere le stesse in ordine e pulite, comprendendovi anche l’area di banchina immediatamente prospiciente il proprio posto barca In caso di prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all’avente diritto e/o ai suoi aventi causa, la Società provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo.
Art. 17 – EFFICIENZA BELLE UNITÀ ORMEGGIATE
Tutte le imbarcazioni che entrano nel porto, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in materia di sicurezza, emanate dalle competenti Autorità. E’ esclusa ogni responsabilità al riguardo da parte della Società, la quale, ove sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazione da parte della competente Autorità Marittima. Prima di assentarsi dal porto, in particolare per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la loro imbarcazione al posto di ormeggio assegnato, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza.
Art. 18 – VELOCITÀ NELLE MANOVRE
Nell’ambito del porto la velocità massima consentita è di 2 nodi. Tutte le manovre eseguite all’interno del porto dovranno essere finalizzate esclusivamente all’ingresso o all’uscita del medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da intralciare il meno possibile gli spazi acquei comuni, comunque nella massima salvaguardia dell’incolumità di persone ed imbarcazioni. In caso di necessità urgente di spostare un’imbarcazione per la sicurezza della medesima, di altre imbarcazioni, o di tutto 1’impianto, ed in assenza del proprietario, ovvero in caso di suo rifiuto, la Società, potrà provvedervi con il personale di propria fiducia, ma a spese dell’utente in caso di sua responsabilità.
Art. 19 – MODALITÀ DI ORMEGGIO BELLE IMBARCAZIONI
I cavi di nylon autoaffondati (“prendigli”), predisposti dalla Società, devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto. E` fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle gallocce di bordo. Ogni utente assicurerà all’anello di stacco un proprio cavo di ormeggio, e solo quest’ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. II prendiglio, inoltre, dovrà essere tenuto a bordo dell’imbarcazione e non rilasciato in mare. Ogni utente responsabile della sicurezza della propria imbarcazione con riferimento al proprio ormeggio, pertanto egli obbligato a proteggerla con adeguati e sufficienti parabordi. Non consentito utilizzare come parabordi strumenti non realizzati esclusivamente per detta funzione.
Art. 20 – MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
E’ vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o di altro, nell’ambito del porto, sia in acqua sia sulla banchina. Per tutti i rifiuti solidi o per gli oli esausti, devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori dei quali il porto corredato, mentre per i rifiuti liquidi. così come per le esigenze personali, deve farsi uso degli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l’imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.
Art. 21 – ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEL PORTO
L’accesso nell’area concessionata e riservato esclusivamente ai mezzi autorizzati, ma previa esposizione di apposita “Autorizzazione”, che dovrà essere rilasciata dalla Società e tenuta esposta per tutto il tempo di permanenza. L’accesso e inoltre consentito ai mezzi delle forze di polizia ed a quelle impegnate in operazioni di soccorso, antincendio, antinquinamento e a tutti coloro ai quali per esigenze di lavoro, carico e scarico dei natanti, sia stato concesso specifico permesso dalla Società; questi ultimi inoltre, potranno sostare esclusivamente nelle aree all’uopo destinate. La sosta all’interno dell’area Sara regolamentata quanto a durata direttamente negli spazi che saranno identificati con apposita segnaletica e potrà avere durata differenziata nei diversi siti dell’area portuale. La sosta degli autoveicoli in zona non consentita o la sosta di automezzo non munito di contrassegno data luogo all’immediata rimozione del medesimo a rischio e spese dei rispettivi proprietari.
CAPITOLO IV – NORME DI SICUREZZA
Art. 22 – PREVENZIONE RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
I responsabili di ciascuna uni presente all’interno del porto sono tenuti ad osservare le seguenti norme di carattere preventivo e generale: In caso di sversamenti accidentali di idrocarburi in acqua o sulle banchine, il responsabile dello sversamento deve immediatamente avvisare la Società e prendere prontamente tutti i provvedimenti possibili per contenere e limitare il danno, avendo cura di avvisare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo. In caso di inizio di incendio, il responsabile dell’uni interessata dovrà impiegare immediatamente i mezzi di estinzione, provvedendo nel contempo e il pin rapidamente possibile ad avvisare la Società. Prima della messa in moto di motori a benzina l’utente deve provvedere alla areazione del vano motore. Le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; quando l’unità resta in custodia le bombole devono essere chiuse.
Art. 23 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONI
Fatte salve le responsabilità civili per danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti ed ogni fatto che possa essere riportato a responsabilità di singolo utente, per una più tranquilla permanenza in porto, la Società provvede a stipulate apposita polizza con società assicuratrice di primaria importanza che copre rischi per danni a tutte le imbarcazioni, comunque presenti in porto.
Art. 24 – ALAGGIO, VARO E LAVORI SULLE IMBARCAZIONI A TERRA
Le operazioni di alaggio, pulitura delle carene, e varo delle imbarcazioni, dovranno essere eseguite esclusivamente negli spazi indicati dalla Società e presenziata da personale autorizzato. La sosta a terra delle unità e consentita alle sole imbarcazioni dei soci, negli spazi che saranno individuati e per limitati periodi di tempo. Durante la sosta potranno essere svolte a cura diretta del socio, o di suoi incaricati, operazioni di manutenzione dell’imbarcazione, ma previa accettazione e firma di apposita dichiarazione liberatoria ai sensi delle vigenti normative in materia e con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche. L’individuazione degli spazi, la durata del periodo di sosta e il costo del medesimo verrà stabilito dalla Società. II socio che intende utilizzare detti spazi dovrà farne tempestiva richiesta alla Società che provveder ad inserirlo in apposita graduatoria, che terrà canto anche della necessità e dell’urgenza dei lavori da eseguire. Nel medesimo periodo, in caso di disponibilità degli spazi consentito eseguire dette operazioni anche per imbarcazioni di affittuari con le modalità di cui sopra.
CAPITOLO V – UTILIZZO DEI POSTI BARCA E DEI SERVIZI PORTUALI
Art. 25 – MISURA DELLE IMBARCAZIONI E OBBLIGHI DA RISPETTARE
Le misure delle unità ormeggiate nel porto non devono superare come lunghezza mt. 7,00 e larghezza mt. 2,40. Sono consentite tolleranze nell’ordine del 5% per la larghezza; per la lunghezza invece la tolleranza del 10% nel caso sia adottata la dicitura “fuori tutto”. I natanti le cui misure sono al limite di quelle indicate, se dotate di motori fuoribordo, obbligatoriamente devono tenere il motore abbassato, occupando il minimo ingombro possibile.
Art. 26 – UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici potranno essere utilizzati esclusivamente dai soci della società, da loro familiari e ospiti. Per l’utilizzo delle docce inoltre sarà necessario esibire al personale addetto apposito “pass”.
Art. 27 – SERVIZIO DI COMPETENZA DEL SINGOLO POSTO BARCA
A ciascuna imbarcazione ormeggiata compete, nelle apposite colonnine presenti nel pontile, l’uso di acqua potabile.
Art. 28 – SPESE DI GESTIONE DEI POSTI BARCA E RELATIVA DIVISIONE PRO-QUOTA
Tutte le spese di gestione del porto, condominiali e conseguenti alla gestione della Società, saranno pagate da parte dei soci assegnatari in proporzione al numero dei posti barca posseduti. La ripartizione dei costi avverrà ad inizio anno, in base al bilancio di previsione e il relativo importo sarà versato secondo tempi e modalità che saranno stabilite dalla Società. In caso si dovessero verificare voci di spese impreviste e di rilevante entità il loro pagamento potrà essere richiesto anche fuori dalle scadenze stabilite ad iniziativa del C.d.A.. II ritardo nei pagamenti, richiesti dalla Società a qualsiasi titolo, comporta un aumento del 10% se effettuato entro il 30° giorno dalla scadenza, del 20% se effettuato tra il 31° o e il 60° giorno e del 40% dal 61° giorno. II mancato integrale pagamento richiesto, con l’eventuale maggiorazione prevista dal comma precedente, entro il 150° giorno dalla scadenza originale, comporta la decadenza del socio dalla titolarità del posto assegnato. La Società provvederà a costituire in mora il socio inadempiente secondo I’Art. 1219 del C.C. e se essa persiste causerà la perdita della qualità di socio della Società con quanto ne consegue ai sensi dell’Art. 2286-2287-2466- 2473 Bis del C.C.
Art. 29 – CONDIZIONE D’UTILIZZO
II diritto d’uso del posto barca si acquisisce solo quando il socio ha ottemperato al regolate pagamento di quanto richiesto dalla Società nei tempi e importi indicati. Al socio moroso può essere impedito da C.d.A.. L’accesso al posto barca e reso inutilizzabile fino al momento della completa regolarizzazione.
Art. 30 – ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ
Le modalità di utilizzo del singolo posto barca, assegnato al socio, e le operazioni di cessione temporanea di predetto diritto, saranno regolate con le forme e le modalità specificate negli articoli seguenti.
Art. 31 – CESSIONE TEMPORANEA DEL POSTO BARCA A TITOLO DI AFFITTO O DI COMODATO
È consentito al socio assegnatario cedere a terzi il posto barca di sua competenza, previa segnalazione alla società. In tal caso il predetto dovrà comunicare alla Società la durata della dazione, il nome del terzo cui intenda cedere temporaneamente il proprio posto barca, nonché il nome dell’intestatario dell’imbarcazione, se diverso dal primo, ed inoltre le caratteristiche della medesima, che dovranno essere compatibili con quelle cui il predetto posta destinato. Nel qual caso, al momento dell’occupazione del posto barca, l’affittuario o il comodatario dovranno esibire presso la direzione della Società i documenti dell’imbarcazione, nonché i propri e firmare dichiarazione di accettazione dei principi del presente regolamento che lo riguardano, contenuti in apposito “estratto” che sarà adottato dal consiglio d’amministrazione.
Art. 32
II presente Regolamento, con provvedimento del consiglio d’Amministrazione e successiva approvazione dell’assemblea dei soci, potrà essere modificato in qualsiasi momento ed anche per periodi limitati.